Art. 1.
(Il Friuli Venezia Giulia).

      1. Il Friuli Venezia Giulia - Friûl Vignesie Julie - Furlanija Julijska Krajina - Friaul Julisch Venetien è Regione autonoma, retta da Statuto speciale, nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione europea; esercita i propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione, dal presente Statuto e nel rispetto dell'ordinamento comunitario.
      2. Il Friuli Venezia Giulia si ispira ai principi di sussidiarietà istituzionale e sociale ed è ordinato in Comuni, Province e Regione autonoma quali espressione del suo policentrismo.
      3. È compito dei Comuni, delle Province e della Regione autonoma perseguire la coesione politica, sociale, economica e territoriale del Friuli Venezia Giulia, rispettando e valorizzando le peculiarità storiche, culturali e linguistiche proprie del Friuli, della Venezia Giulia e comunque di tutti i territori compresi nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.